X

Cos’è il MES: il Meccanismo Europeo di Stabilità o Fondo Salva-Stati

Cos’è il MES: il Meccanismo Europeo di Stabilità o Fondo Salva-Stati

L’Europa continua a sollecitare all’Italia la ratifica del Mes. Le pressioni da parte di Bruxelles continuano da mesi e hanno raggiunto il punto più alto al Consiglio Economia e Finanza che riunisce i Ministri delle Finanze degli Stati Membri. Il governo italiano insiste per una revisione del Meccanismo che allarghi il perimetro del trattato in maniera da renderlo uno strumento di crescita che non sia soltanto emergenziale. Per procedere alla riforma del Mes Bruxelles vuole il sì di tutti i Paesi, Italia compresa.

La proposta di riforma divisa in tre parti si propone di intervenire sui compiti del Mes e sulla concessione di assistenza finanziaria. Il Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), o European Stability Mechanism, ESM, è un’istituzione intergovernativa. È stato fondato per procurare assistenza a Paesi membri dell’Unione che avrebbero incontrato difficoltà a finanziarsi sul mercato. Le condizionalità variano a seconda degli strumenti di assistenza.

Il Mes venne creato dopo la crisi dei debiti sovrani scatenata dalla crisi finanziaria esplosa tra il 2008 e il 2009 che in Europa mise in ginocchio Grecia, Cipro, Irlanda e Portogallo. Venne istituito nel 2012 tramite un trattato intergovernativo. L’istituzione ha sede in Lussemburgo e non è sottoposta alla legislazione dell’Unione Europea ma a quella internazionale, creata in sostituzione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf), istituito in maniera temporanea per soccorrere Grecia, Irlanda e Portogallo. Ha un capitale sottoscritto pari a 704,8 miliardi di euro di cui 80,5 versati. La sua capacità di prestito ammonta a 500 miliardi. Ogni Paese ha sottoscritto una propria quota, versando un contributo.

L’Italia ha sottoscritto il capitale del Mes per 125,3 miliardi di euro, versandone oltre 14. Le condizionalità variano a seconda degli strumenti di assistenza. I diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi paesi. Germania, Francia e Italia hanno diritti di voto superiori al 15 per cento e possono quindi porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza. Il Mes è guidato dal Consiglio dei Governatori composto dai 19 ministri delle Finanze dell’area euro che prende all’unanimità tutte le principali decisioni. I membri del Consiglio dei direttori vengono scelti tra i ministri. Il Consiglio è guidato da un direttore generale. Del Mes fanno parte in qualità di osservatori il presidente della Banca Centrale Europea e il commissario europei agli Affari Economici.

Il Mes concede assistenza tramite concessione di prestiti, ricapitalizzazione, acquisto di titoli sul mercato e apertura di credito precauzionali. Ogni intervento è di solito accompagnato da promesse di riforme economiche e fiscali da parte dei Paesi richiedenti: si chiama “cash-for-reform”. Quando si accede agli aiuti la politica economica nazionale è posta sotto la supervisione dell’organizzazione e di altre istituzioni internazionali come l’Fmi, la Bce e la Commissione Europea: la cosiddetta Troika. L’accesso alle linee di credito avviene tramite la Precautionary Conditioned Credit Line (Pccl) e la Enhanced Conditions Credit Line (Eccl). La prima per i Paesi considerati virtuosi, la seconda per quelli che non riescono a rispettare tutte le condizioni necessarie per accedere alla Pccl e che quindi devono mettere in atto politiche mirate a migliorare il bilancio nazionale. E in questo caso si parla di austerity e spending review.

Quando è stato utilizzato, il Mes, è stato aspramente criticato proprio per i netti tagli alla spesa pubblica e gli incrementi della pressione fiscale. A causa della pandemia da covid-19 il Mes ha garantito una linea di credito da 240 miliardi di euro per sostenere spese sanitarie dirette e indirette dell’emergenza. Nei casi di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica dell’Eurozona il Mes può operare a maggioranza qualificata (85% del capitale) dietro la richiesta di decisioni urgenti da parte di Commissione Europea e Banca Centrale Europea.

La riforma proposta si può sintetizzare in una divisione in tre parti che intervengono su governance e compiti del Mes nell’assistenza finanziaria ai paesi membri, con un ampliamento dei compiti del direttore generale; sulle condizioni per concedere l’assistenza finanziaria che contemplano una stretta per la Pccl e una valutazione della sostenibilità del debito; sulle garanzie degli interventi del Fondo di risoluzione unico. Si chiama “backstop” una delle principali novità della riforma: una specie di paracadute per il Fondo di risoluzione unico (SRF) che potrebbe prevenire e contenere i rischi di contagio connessi a eventuali crisi bancarie. Il coinvolgimento dei privati nella ristrutturazione del debito resterebbe circoscritta a casi eccezionali.

Banca d’Italia ha dedicato sul suo sito ufficiale un lungo approfondimento con delle Faq in cui si legge che la riforma “precisa, rendendoli più stringenti, i criteri attualmente in vigore per l’accesso alla PCCL”, che “non accresce i poteri del MES ma prevede un suo ruolo attivo nella gestione delle crisi e nel processo che conduce all’erogazione dell’assistenza finanziaria, così come nel successivo monitoraggio”, che non è vero che l’Italia dovrà versare al MES ulteriori fondi.