Il ddl passa in Parlamento
Via libera alla riforma Nordio della giustizia, addio abuso d’ufficio e stretta sulle intercettazioni: il “tributo” a Berlusconi
Giustizia - di Redazione
Il via libera è arrivato nel Consiglio dei ministri di giovedì 15 giugno, ma per vedere l’approvazione definitiva potrebbero passare mesi e soprattutto modifiche anche sostanziali in Parlamento. È il disegno di legge sulla giustizia approvato in CdM ieri su proposta del Guardasigilli Carlo Nordio che va ad intervenire sul codice penale e sul codice di procedura penale.
Riforma che appare quasi come un “tributo” a Silvio Berlusconi, il quattro volte presidente del Consiglio e leader di Forza Italia scomparso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni, e alle sue battaglie sul garantismo. Berlusconi che non a caso è stato citato in conferenza stampa dal vicepremier Antonio Tajani: il ministro degli Esteri ha parlato di Berlusconi dicendo che “se potesse essere qui” sarebbe “soddisfatto” della proposta di riforma penale. “Ho voluto ricordare” in Cdm “l’umanità di questo uomo che si è battuto sempre per gli ideali in cui credeva, checché ne possano dire i detrattori: uno di questi era la giustizia giusta per ogni cittadino che potesse essere giudicato con le regole e le garanzie che in una democrazia spettano ad ognuno di noi”, ha aggiunto Tajani in conferenza.
Quindi è toccato al Guardasigili Nordio spiegare alcuni dei punti cardine del disegno di legge, che in quanto tale dovrà passare in Parlamento ed essere approvato articolo per articolo da ognuna delle due Camere, potendo così subire modifiche prima dell’approvazione definitiva.
L’abuso d’ufficio
SI parte dall’abolizione del reato di abuso d’ufficio, tema caro anche agli amministratori locali del Partito Democratico, nonostante la contrarietà alla riforma espressa dai vertici del Nazareno. Nordio ha spiegato che la sua abolizione non provocherà alcun “vuoto di tutela” perché “il nostro arsenale per combattere gli amministratori infedeli è tra i più agguerriti d’Europa”.
Nordio ha ricordato come, a fronti di migliaia di processi avviati, le condanne sono state poche decine. Sindaci e amministratori locali da tempo si lamenta del reato, evidenziando come li spinga ad evitare di assumersi responsabilità decisionali anche su provvedimenti banali per paura di incorrere in procedimenti penali.
Le intercettazioni
Quindi una decisa trasformazione delle intercettazioni, in particolare della modalità di pubblicazione sui media. Nordio ha rimarcato come l’attuale sistema “ha raggiunto livelli quasi di imbarbarimento” e dunque va limitato.
Verrà escluso il rilascio di “copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione”, quando “la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori”; si “amplia l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e, rispettivamente, il dovere del giudice di “stralciare” le intercettazioni, includendovi – oltre ai già previsti dati personali sensibili – anche quelli “relativi a soggetti diversi dalle parti”.
Si modifica l’articolo che attualmente vieta la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni sino a quando esse non siano state “acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454”; tale limitazione viene ora resa più stringente prevedendo che il divieto di pubblicazione cada solo allorquando il contenuto intercettato sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”. Lo scopo – si legge nella bozza – è “rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate”.
In sostanza la riforma consentirebbe la pubblicazione di intercettazioni solo quando sono citate negli atti dei giudici, per esempio nelle motivazioni di un provvedimento, o quando vengono usate nel corso di un dibattimento: così si eviterà la pubblicazione di informazioni relative a persone non coinvolte nel processo o di fatti non penalmente rilevanti.
Traffico di influenze
La riforma Nordio andrà a limitare anche un secondo reato molto contesto, il traffico di influenze illecite introdotto nel 2012 con la cosiddetta “legge Severino” e poi modificato in senso estensivo dalla cosiddetta “legge Spazzacorrotti”, promossa nel 2019 dal Movimento 5 Stelle.
L’obiettivo del ddl è di modificato l’articolo 346-bis, che viene meglio definito e tipizzato e “limitato a condotte particolarmente gravi”. Al contempo viene però innalzata la pena minima che passa da un anno a un anno e sei mesi.
Contraddittorio e misure cautelari
Per dare all’indagato e al giudice un momento di interlocuzione diretta, prima di una misura cautelare, si introduce il principio del contraddittorio preventivo nei casi in cui, per il tipo di reato o per la concretezza dei fatti, durante le indagini preliminari non sia necessario “l’effetto sorpresa” del provvedimento. Nel ddl, si prevede che il giudice proceda all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia.
Ove compatibile con la situazione concreta, l’indagato potrà avere la possibilità di una difesa preventiva, prima dell’emissione di una misura dall’impatto così dirompente come la custodia cautelare in carcere. Le situazioni in cui non sarà possibile una previsione di contraddittorio sono quelle in cui esiste il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o quando, per tipologia di reati, non è possibile rinviare la misura cautelare (quando, ad esempio, vi sia il rischio di reiterazione di gravi delitti con uso di mezzi di violenza personale o in tutti i casi in cui si è in presenza di delitti gravi).
Collegialità e misure cautelari
Si propone di introdurre la competenza di un organo collegiale, formato da tre giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Attualmente, è sempre disposta dal giudice monocratico. La collegialità riguarda solo la più grave delle misure cautelari, quella in carcere; non è estesa ad un’ordinanza per arresti domiciliari, per valorizzare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva in carcere. Dato l’impatto sull’organizzazione dei Tribunali, soprattutto per le incompatibilità dei tre giudici rispetto alle successive fasi del processo, si prevede un aumento dell’organico con 250 nuovi magistrati, da destinare alle funzioni giudicanti. Per consentire le necessarie assunzioni, l’entrata in vigore è differita di due anni.
Inappellabilità delle sentenze di assoluzione
Il ddl propone di ridisegnare il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado, rispettando però le indicazioni della Corte costituzionale. La limitazione alla possibilità per il pm di proporre appello non riguarda i reati più gravi (compresi quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale), non è né “generalizzata” né “unilaterale”, come stabilito dalla Corte (sentenza n.26 del 6 febbraio 2007). Non si tratta di limitazione unilaterale, tenendo conto dei limiti del potere di appello anche dell’imputato introdotti dal dlgs n.150 del 2022. Limiti all’appello, di fatto, solo per i reati a citazione diretta a giudizio (ex art. 550 cpp).