A Milano

Maternità surrogata, annullato l’atto di nascita del figlio di due padri: “Offende la dignità della donna”

La decisione per i giudici per “disincentivare il ricorso alla pratica” che asseconda “un'inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale”. Rinviati i casi di tre coppie omogenitoriali femminili

News - di Antonio Lamorte

23 Giugno 2023 alle 16:34 - Ultimo agg. 23 Giugno 2023 alle 16:45

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Maternità surrogata, annullato l’atto di nascita del figlio di due padri: “Offende la dignità della donna”

L’ottava sezione del Tribunale civile di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero da gestazione per altri – pratica vietata in Italia e al centro di una proposta di legge del governo che vuole renderla reato universale – nella parte in cui il documento indicava anche il genitore intenzionale oltre a quello biologico di una coppia omogenitoriale maschile. Secondo i giudici il bambino potrà essere tutelato dallo strumento dell’“adozione in casi particolari”. Rinviata invece la decisione su tre casi di trascrizione dell’atto di riconoscimento di un figlio della madre intenzionale in coppie omogenitoriali femminili che avevano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero.

La notizia arriva a pochi giorni dall’impugnazione della procura di Padova degli atti di nascita di 33 bambini e bambine figli di coppie omogenitoriali, registrati dal 2017 a oggi. Lo scorso gennaio una circolare del ministero dell’Interno aveva chiesto ai sindaci di non trascrivere automaticamente i certificati di nascita dei figli nati all’estero con la Gpa. La prefettura di Milano aveva recepito la richiesta allargandola anche alle coppie di donne che avessero fatto ricorso alla fecondazione eterologa all’estero – in Italia consentita soltanto a coppie eterosessuali, sposate o conviventi – ma non con valore retroattivo. A Milano le trascrizioni avvenivano automaticamente. I giudici hanno accolto il ricorso della Procura che chiedeva di invalidare l’atto in cui venivano indicati sia il genitore biologico che il genitore intenzionale di quattro coppie, sulla scorta della sentenza della Cassazione (n. 38162) dello scorso dicembre secondo cui i bambini nati all’estero tramite maternità surrogata dovranno essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari che richiede l’approvazione del giudice. Per i casi di tre coppie di donne servirà un “altro procedimento” di “rimozione dello stato di figlio”.

La principale ragione della decisione delle giudici civili milanesi della “sezione famiglia” Enrica Alessandra Manfredini, Laura Maria Cosmai e Elisabetta Stefania Stuccillo è “la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un’inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale”. E inoltre “l’automatismo del riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione, sulla base del contratto di maternità surrogata e degli atti di autorità straniere che riconoscono la filiazione risultante dal contratto, non è funzionale alla realizzazione del miglior interesse del minore, semmai attua quello degli adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi”. Per le giudici “va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo del se e del quando, ma anche del modo”.

L’atto fa riferimento allo strumento dell’“adozione in casi particolari” (articolo 44 della legge 184 del 1983) ampliato nel 2022 dalla Corte Costituzionale, una stepchild adotion che “rappresenta l’istituto che consente al bambino, nato a seguito di maternità surrogata nell’ambito di un progetto procreativo di una coppia omoaffettiva, di mantenere, con il riconoscimento dello status di figlio, la relazione affettiva e di cura già di fatto instaurata e consolidata con il partner del genitore biologico” e che contemporaneamente “rappresenta il modello rivolto a consolidare, con una veste giuridica, il rapporto con quello, dei due componenti della coppia, che non è genitore biologico e quindi non risulta genitore secondo l’ordinamento italiano”.

Si legge sempre nella nota che “c’è stata una violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione”. I giudici hanno invece ritenuto, per ragioni tecnico-procedurali, inammissibile il ricorso sugli annullamenti delle tre coppie omogenitoriali femminili. Lo status di figlio in questo caso non potrà essere rimosso tramite rettificazione ma soltanto tramite un procedimento contenzioso di cognizione, usato per impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità e contestazione di stato. Gli atti di nascita dei bambini intanto restano trascritti. L’instaurazione dell’altro tipo di causa civile potrebbe occupare un paio d’anni.

La Corte Europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, ieri aveva dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l’Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all’anagrafe gli atti di nascita, legalmente riconosciuti all’estero, per bambini nati tramite la maternità surrogata, in quanto non consente di indicare come genitore una persona che non è legata biologicamente al bambino nato tramite una Gestazione per altri. La Corte si era espressa giudicando insufficiente “il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori non biologici non si sia scontrato con un’impossibilità generale e assoluta” a legalizzare questo rapporto “dal momento che avevano a disposizione l’opzione dell’adozione”.

23 Giugno 2023

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