La sentenza
Migranti, la Corte di giustizia Ue boccia i respingimenti della Francia: “Allontanamento forzato è ultima istanza”
Emmanuel Macron tende una mano al governo Meloni sul tema dell’immigrazione e dell’accoglienza, ma intanto la Francia deve fare i conti con una sonora bocciatura europea.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha infatti condannato Parigi per i respingimenti da parte francese alle frontiere interne, come quella di Ventimiglia con l’Italia. In una sentenza sul ricorso di diverse associazioni francesi, i giudici di Lussemburgo evidenziano che “la direttiva Ue ‘rimpatri’ va sempre applicata, anche nel caso di controlli ai confini interni” ripristinati temporaneamente da uno Stato membro. I migranti irregolari, evidenzia la Corte Ue, devono pertanto poter “beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza“.
Per i togati di Lussemburgo, come riferisce l’Ansa che riporta stralci della sentenza, nel caso in cui un Paese membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne, un governo nazionale può sì adottare un provvedimento di respingimento “sulla sola base del codice di Schengen“, ma “ai fini dell’allontanamento” dei migranti irregolari è comunque tenuto a rispettare “le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva ‘rimpatri’“.
Dunque i giudici della Corte di giustizia Ue ricordano come la direttiva comunitaria in questione “si applica a qualunque cittadino di un Paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza“, e vale anche qualora un migrante “sia entrato” in detto territorio nazionale “ancor prima di aver attraversato un valico di frontiera in cui i controlli vengono effettuati“.
“Solo eccezionalmente”, spiegano i giudici, “la direttiva ‘rimpatri’ consente agli Stati membri di escludere i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare” e, precisano ancora i giudici, “se è vero che ciò avviene in particolare quando” i migranti “sono sottoposti a una decisione di respingimento ad una frontiera esterna di uno Stato membro, lo stesso non vale quando sono sottoposti a una decisione di respingimento ad una frontiera interna di uno Stato membro, anche qualora siano stati ripristinati i controlli“. La Corte Ue ricorda infine che, stando alla direttiva rimpatri, i Paesi membri “possono trattenere un cittadino di un Paese terzo, in attesa del suo allontanamento, in particolare qualora costituisca una minaccia per l’ordine pubblico” e che possono punire “con la reclusione la perpetrazione di reati diversi” dalla sola circostanza “dell’ingresso irregolare“.