La votazione

Autonomia differenziata: cosa prevede la riforma approvata in Senato

Il ddl è passato a Palazzo Madama con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti: compatto il 'No' delle opposizioni. Solo Maria Stella Gelmini di Azione ha votato a favore

Politica - di Redazione Web - 23 Gennaio 2024

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Autonomia differenziata: cosa prevede la riforma approvata in Senato

L’Aula del Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, il ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Il testo passa alla Camera per la seconda lettura. A favore hanno votato i gruppi di maggioranza, il gruppo per le Autonomie e la senatrice Mariastella Gelmini, in dissenso dai colleghi del gruppo di Azione che si sono invece astenuti. Contrari, infine, i senatori di Alleanza Verdi Sinistra, Italia viva, Movimento 5 stelle e Partito democratico. Il ddl sull’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001.

In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’Autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento. Dopo l’ok del Senato il ddl Calderoli si avvia alla lettura a Montecitorio con un testo modificato in commissione e in Aula i cui principali punti sono: – Richieste di Autonomia, partono su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli Enti locali. – 23 materie, tra queste anche la tutela della salute. Ci sono poi, tra le altre, Istruzione, Sport Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.

Quattrodici sono le materie definite dai Lep, Livelli Essenziali di Prestazione. – Determinazione Lep, la concessione di una o più “forme di Autonomia” è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito – è specificato nel testo – in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio. – Principi di trasferimento, l’articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.

Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia. – Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, e all’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. – Tempi, il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Sato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate.

Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi. – Clausola di salvaguardia, l’undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo dunque può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica. In particolare si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali

23 Gennaio 2024

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