Il Senato ha approvato ieri, martedì 23 gennaio, il disegno di legge sull’autonomia differenziata. Un provvedimento voluto dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli che detta come le Regioni potrebbero chiedere e ottenere la gestione di materie su cui al momento la competenza è dello Stato centrale. Il testo passerà ora alla Camera da dove dovrebbe tornare al Senato per un’ulteriore approvazione qualora i deputati dovessero introdurre delle modifiche. La legge introduce il percorso per accedere all’attribuzione di poteri che sarà subordinato ai cosiddetti LEP: i Livelli Essenziali delle Prestazioni.
Il disegno di legge è una conseguenza a valle della modifica del Titolo V della Costituzione voluta dal centrosinistra nel 2001 che modificava gli articoli 116, secondo cui le Regioni ordinarie potevano chiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, e il 117, che indicava le materie di competenza statale. L’Autonomia differenziata è diventata un cavallo di battaglia della Lega, non a caso il partito che ha insistito per questo disegno di legge.
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La proposta appena approvata a Palazzo Madama è composta da 11 articoli che dettano le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Secondo quanto previsto le Regioni potranno chiedere il trasferimento di un massimo di 23 materie: dalla tutela della Salute all’Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. Secondo quanto precisato dall’articolo 4 il trasferimento di funzioni sarà concesso soltanto alla determinazione dei Lep nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.
Cosa sono i Lep
I Livelli Essenziali delle Prestazioni sono i criteri che determinano il livello di servizio minimo che dovrà essere garantito in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale. Le critiche delle opposizioni si sono concentrate soprattutto su questo aspetto: sulla possibilità che questi criteri possano impedire che le divergenze territoriali tra le Regioni più ricche e quelle più povere possano fissarsi o ulteriormente allargarsi. Altre perplessità sono state sollevate anche per quanto riguarda le ricadute negative sulle risorse pubbliche dello Stato.
La clausola di salvaguardia prevede che il governo possa sostituirsi agli enti interessanti qualora questi dovessero dimostrarsi inadempienti. Il governo ha 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore del ddl per varare uno o più decreti legislativi e determinare livelli e importi dei Lep. Stato e Regioni avranno cinque mesi di tempo per un’intesa che potrà durare fino a dieci anni ed essere rinnovata.