La crociata parte male

Il decreto Cutro è un flop: a Locri piovono assoluzioni

Alla Corte d’assise di Locri il primo processo che prevedeva le nuove imputazioni stabilite dal governo, cioè pene smisurate. Risultato: 5 assoluzioni con formula piena e 2 condanne leggere

Politica - di Angela Nocioni

30 Gennaio 2025 alle 15:30

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Antonino D’Urso/Lapresse via AP – Associated Press/LaPresse
Antonino D’Urso/Lapresse via AP – Associated Press/LaPresse

È finito con cinque assoluzioni perché il fatto non sussiste e due condanne senza le pene altissime e sproporzionate previste dal decreto Cutro il primo processo con un’imputazione per il 12 bis previsto da quel decreto Cutro ad andare con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise.

Ieri alla Corte di Assise di Locri c’è stata la sentenza di primo grado su un procedimento avviato subito dopo l’approvazione delle norme del decreto Cutro che ha inasprito violentemente le pene per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art 12 del testo unico sull’immigrazione) ponendo la minima a 20 anni fino a 30 anni nel caso di morte di due o più perone in conseguenza del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (inserendo l’art 12 bis).Gli imputati erano 7, due dei quali avevano dichiarato di aver condotto in stato di necessità l’imbarcazione con altri migranti come loro a bordo per non essere fermati dalle milizie libiche. I due, due egiziani, sono stati condannati a 5 anni e otto mesi. Il tribunale non ha applicato il 12 bis, non ha ritenuto la morte avvenuta conseguenza del reato del quale si erano dichiarati colpevoli. Gli altri cinque, due egiziani e tre siriani, sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste.

Il 12 bis e l’intero decreto Cutro non reggono alla prova dell’applicazione concreta in aula di tribunale. Non reggono per la verità alla prova di più Corti, c’è già stata infatti una pronuncia del tribunale di Messina e c’è già stata una pronuncia del tribunale di Reggio Calabria. Anche ieri è stata clamorosamente non riconosciuta la fattispecie molto dura del 12 bis, peraltro di dubbia legittimità costituzionale. Quel che appare chiaro è che finora i giudici concreti in carne ed ossa, nonostante non ci sia stata finora una pronuncia sulla legittimità costituzionale delle norme di dubbia legittimità costituzionale del decreto Cutro, stanno a livello giurisprudenziale sempre escludendo la fattispecie del 12 bis.

Il difensore di uno degli assolti di ieri alla Corte di Assise di Locri, l’avvocato Giancarlo Liberati, riguardo alla conformità al dettato costituzionale del 12 bis nota: “La nuova ipotesi di «morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» ex art. 12 bis T.U. immigrazione, introduce un’ipotesi speciale di delitto colposo della figura di reato ex art. 586 c.p. L’elemento specializzante dell’art. 12 bis in esame, rispetto alla norma codicistica, risiede nello specifico delitto doloso da cui derivano eziologicamente la morte o le lesioni colpose, con una specifica ipotesi di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione irregolare, cioè l’ipotesi di cui all’art. 12 comma 3 lett. b) o c), che la norma in esame riproduce integralmente e tale costruzione normativa, determina una inderogabile esigenza di assicurare la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto attraverso la pena. La nuova fattispecie di reato aggravata dall’evento morte o lesioni personali, produce l’effetto di sostituire l’art. 586 c.p. della disciplina generale del concorso formale del delitto, con una cornice edittale delineata ad hoc dall’art. 12 bis T.U. immigrazione, da cui consegue che la nuova fattispecie di reato, in realtà non ha determinato alcun effetto espansivo dell’area del penalmente rilevante, perché, le ipotesi da essa disciplinate già risultano punite ai sensi della disciplina previgente, ma introduce un reato complesso, nel quale vengono fatte confluire l’ipotesi di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione irregolare di cui all’art. 12 co. 3 lett. b) e c), e gli omicidi o le lesioni colpose aggravate ex art. 586 c.p.

Trattandosi quindi solo di una autonoma cornice edittale per ipotesi che altrimenti sarebbero state riconducibili alla disciplina del concorso formale di reati oltre a rilevare che nulla di penalmente rilevante è stato aggiunto e nel constatare l’estrema durezza delle pene previste dalla norma, è rilevante fare un raffronto con il trattamento sanzionatorio che sarebbe risultato applicabile secondo le norme generali sul concorso di reati, dal quale si ricava che è stato superato il limite della discrezionalità legislativa, arrivando all’estremo di invertire i rapporti di disvalore tra fattispecie che si ricavano dai principi generali e si manifestano nelle pene edittali minime. Il rigore sanzionatorio della nuova disposizione è eccezionale perché, 30 anni di reclusione per la causazione non volontaria della morte, è un quantum di pena che trova riscontro solo nelle ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione o a scopo di terrorismo o di eversione e nelle ipotesi di tortura, che prevedono la pena della reclusione di 30 anni quando dal sequestro derivi come conseguenza non voluta la morte della persona offesa ex art. 630 comma 2 c.p., art. 289 bis comma 2 c.p. e 613-bis comma 5 c.p.. Confrontando l’art. 12 bis T. U.

Immigrazione con la disciplina del disastro ambientale colposo ed in particolare con l’art. 452 ter c.p. che sanziona la morte o lesione come conseguenza di inquinamento ambientale, emerge come l’art. 12-bis T.U. Immigrazione rientra nella categoria dei cd. reati aggravati dall’evento (di danno) e, tra questi, in quella particolare specie, in cui l’evento aggravatore deve essere necessariamente non voluto.In questo caso, al verificarsi dell’evento (plurimo o singolo) non voluto, costituito dalla morte o dalle lesioni personali (gravi o gravissime), scatta la cornice edittale qui delineata ad hoc in luogo di quella che, in assenza della previsione in commento, risulterebbe applicabile in virtù della disciplina generale (concorso formale del delitto che ha cagionato le morti o le lesioni con l’art. 586 c.p.)”.

30 Gennaio 2025

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