Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale

Un solo genitore è meglio che nessun genitore

Il no assoluto ai singoli non lede solo il diritto alla autodeterminazione ma è anche lesivo dell’interesse dei minori

News - di Salvatore Curreri

25 Marzo 2025 alle 17:30

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Un solo genitore è meglio che nessun genitore

1. Non si tratta di dare un figlio a chi vuole diventare genitore ma, al contrario, di dare un genitore ai minori abbandonati che vogliono diventare figli. È questa la prospettiva costituzionale all’interno della quale s’inserisce la sentenza con cui venerdì scorso la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto per le persone singole di accedere alle adozioni internazionali. Quando, infatti, i genitori, non sono in grado di adempiere in modo personale e diretto anche a uno solo dei doveri di “mantenere, istruire ed educare i figli”, “la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (art. 30 Cost.) attraverso gli istituti dell’affidamento e dell’adozione. L’obiettivo è, infatti, quello di assicurare al minore in stato di abbandono “un ambiente stabile e armonioso” (art. 8.2 Convenzione europea sull’adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967).
2. In tali casi, il legislatore ha scelto di dare preferenza all’adozione delle coppie coniugate così da assicurare al minore adottato la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori (C. cost. 198/1986). Tale scelta non è certo irragionevole perché l’aspirazione dei singoli ad adottare non può ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell’uomo (C. cost. 281/1994). Ma ciò non significa che la persona singola vada aprioristicamente esclusa dalla platea degli adottanti. Come da tempo sancito dalla Corte costituzionale (183/1994), il single è in astratto parimenti idoneo ad assicurare all’adottato un ambiente stabile e armonioso. Ciò trova conferma nella legislazione vigente che prevede l’adozione dei singoli in alcune limitate ipotesi. Ad esempio, se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo; oppure se nel corso di quest’ultimo interviene la separazione tra i coniugi affidatari; oppure ancora nei casi particolari di adozione di minori affetti da disabilità, orfani di padre e di madre o per i quali è stato impossibile l’affidamento preadottivo (la c.d. stepchild adoption cui ricorre il/la partner della coppia omosessuale). Né ciò pregiudica i diritti del minore adottato dal singolo dato che, dopo la riforma della filiazione del 2012-13, oggi tutti i figli hanno eguale e ampia protezione giuridica.
3. È questo un aspetto della sentenza che merita di essere evidenziato anche per capire meglio come la Corte costituzionale giudica. Una delle accuse, infatti, che si potrebbero muovere alla Corte è di essersi intromessa in questioni su cui a decidere dovrebbe essere il legislatore anziché il giudice. In effetti, forse avrebbe dovuto essere così se il nostro ordinamento escludesse in toto l’adozione delle persone singole. Ma così non è in tutte quelle ipotesi – sopra richiamate – in cui l’adozione del singolo è prevista per corrispondere alla precisa ragione di tutelare il superiore interesse del minore in stato di abbandono a crescere in un ambiente familiare stabile e armonioso. Perché – in ultima analisi – avere un genitore è sempre meglio di non averne. Se, dunque, il legislatore ha già riconosciuto l’astratta idoneità in tal senso delle persone singole, è ragionevole vietare loro sempre e comunque le adozioni internazionali? Evidentemente no. La Corte, dunque non ha inventato nulla ma ha semplicemente esteso una serie di ipotesi già previste dal legislatore per le stesse ragioni ispirate al principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
Insomma, per dirla in giuridichese, la Corte ha proceduto “per rime obbligate”, sempre in nome del superiore interesse del minore adottato. Interesse che in passato l’aveva portata a sancire il diritto dell’adottato a mantenere rapporti socioaffettivi, ancorché non giuridici, con la famiglia d’origine (183/2023) ed avere rapporti giuridici personali e patrimoniali con i parenti dell’adottante (33/2021).
4. Non si tratta, precisa la Corte, di trasformare l’interesse del singolo a diventare genitori in un diritto ad adottare. Piuttosto si tratta di una libertà di autodeterminazione che il legislatore non può comprimere in modo irragionevole e sproporzionato, opponendo un divieto assoluto che, come tale, costituisce una ingerenza su scelte che appartengono alla vita privata del singolo ed una lesione dei molteplici e primari interessi del minore. Sotto questo profilo non è da escludersi che, sempre procedendo per “rime obbligate”, la Corte costituzionale possa un domani – qualora le venga sottoposta la relativa questione di legittimità costituzionale – ulteriormente ampliare le possibilità d’adozione, rimuovendo l’attuale divieto che impedisce alle persone singole di accedere alle adozioni nazionali. Il condizionale è d’obbligo. Da un lato, infatti, una volta riconosciuta l’astratta idoneità del singolo all’adozione, limitarla alle adozioni internazionali, escludendo quelle nazionali, potrebbe ritenersi intollerabilmente discriminatorio. Dall’altro lato, però, tale differente trattamento giuridico potrebbe essere giustificata non solo dalla specificità dell’adozione internazionale (decisa dal giudice straniero secondo procedure diverse da quella nazionale) ma anche dalla attuale sua fase di crisi, cui la Corte fa espresso riferimento, visto che al contrario di quello che accade a livello nazionale, i bambini adottabili sono di più rispetto alle famiglie disponibili ad adottarli.
5. Secondo la Corte, infatti, il divieto di adozioni internazionali da parte di persone singole è irragionevole anche perché non tiene conto dell’attuale contesto giuridico-sociale in cui il diritto del minore straniero a essere adottato viene di fatto inciso dalla costante e significativa riduzione delle domande di adozione. Le domande di adozione internazionale sono diminuite dalle quasi ottomila del 2001 alle circa cinquecento del 2024; parimenti quelle nazionali dalle più di sedicimila del 2006 alle poco più di ottomila del 2022. Di conseguenza sono diminuite le adozioni di minori sia stranieri (dai 3.915 del 2001 ai 598 del 2021), sia italiani, sebbene in misura meno marcata (dai 1.290 del 2001 ai 755 del 2022). I motivi di tale calo sono diversi: demografici; economico-sociali; dovuti a criticità presenti nei Paesi da cui storicamente provenivano tali minori (Russia, Ucraina, Cina, Bielorussia, Colombia) nonché legati al maggiore ricorso alla procreazione medicalmente assistita, specie da quando è stata ammessa quella eterologa. Non agevolano in tal senso i costi e la durata delle procedure (in media circa quattro anni) e la sua complessità, dovuta anche alle diverse documentazioni richieste dai ventinove Tribunali per i minorenni che se ne occupano e all’assenza di una banca dati nazionale delle coppie dichiarate idonee, le quali, quindi, devono presentare istanza in ciascuno dei suddetti Tribunali. Sono ostacoli burocratici che potrebbero essere rimossi da Parlamento e Governo. L’auspicio allora è che la sentenza della Corte costituzionale che ha smosso le acque possa costituire in tale direzione una ineludibile sollecitazione.

25 Marzo 2025

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