La presidente di Md
L’accusa della giudice Albano: “Parere della Corte di Giustizia Ue smentisce gli attacchi del governo”
Parla la presidente di Magistratura democratica, membro della sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma: “L’Avvocato generale della Corte Ue ha accolto la sostanza delle questioni che abbiamo posto”
Interviste - di Angela Stella

Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica e giudice della sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma, che ne pensa del parere espresso dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea in merito alla designazione di uno Stato come Paese sicuro e alla discrezionalità del giudice?
“Al contrario di ciò che il governo italiano sosteneva e ha sostenuto attaccando frontalmente i giudici delle sezioni immigrazione anche solo per avere chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla interpretazione corretta del diritto dell’Unione, l’Avvocato Generale nelle sue conclusioni afferma innanzitutto che il giudice deve sempre verificare la legittimità della designazione di un Paese come sicuro alla luce dei criteri indicati nella direttiva europea, anche se la designazione sia fatta attraverso un atto con forza di legge in quanto si tratta di atti normativi che devono essere adottati in applicazione del diritto UE. Inoltre le fonti sulla cui base lo Stato membro ha effettuato la designazione devono essere rese pubbliche, onde permettere la verifica giurisdizionale e il diritto a un ricorso effettivo”.
Sul punto riguardante categorie particolari di persone a rischio?
Ammette la possibilità che talune categorie di persone possano essere escluse dalla presunzione di sicurezza e di protezione adeguata da parte dello Stato, ma a condizione che nel Paese viga un sistema democratico di diritto, vi si rispettino i diritti e le libertà fondamentali e generalmente lo Stato offra protezione contro persecuzioni o violazioni gravi. I presupposti per designare uno Stato come Paese sicuro vengono quindi individuati in modo molto stringente e il sistema democratico deve essere stabile e generalmente in grado di garantire una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi (non deve essere una capacità solo occasionale). Le situazioni in cui questa protezione non è garantita devono essere eccezionali e riguardare un numero limitato di persone, deve trattarsi di categorie di persone chiaramente identificabili (riprende la definizione del regolamento che entrerà in vigore nel 2026) e all’atto della designazione di un Paese come sicuro lo Stato deve identificare espressamente le categorie di persone escluse, in quanto a queste persone (chiaramente identificabili) deve essere da subito applicata la procedura ordinaria e non quella accelerata; la procedura accelerata deve garantire comunque un esame adeguato e completo della domanda.
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L’avvocato generale non entra ovviamente nel merito della lista dei Paesi sicuri stilata dal Governo. Ma in base ai criteri delineati, Paesi come Egitto, Tunisia, Bangladesh potrebbero essere definiti come tali?
In generale, un Paese dove gli oppositori politici vengono perseguitati e arrestati non può essere certamente definito un Paese democratico, dove si rispetta lo Stato di diritto.
Per semplificare: l’Avvocato Generale è allineato con le vostre decisioni?
La sostanza delle questioni poste dal Tribunale di Roma mi pare essere stata accolta nelle conclusioni dell’Avvocato generale. Peraltro nei punti in cui fa riferimento alla possibilità di esclusioni eccezionali per categorie di persone dà atto che tale soluzione sembra contraddire la sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024 e si dilunga per motivare tale possibilità individuando presupposti particolarmente stringenti, che allo stato in buona parte non sussistono rispetto ai casi che il Tribunale aveva esaminato.
Alla luce di questo parere lei ritiene che la Corte deciderà in linea con quanto sostenuto dall’Avvocato generale Richard de la Tour?
Io sinceramente non credo che potrebbe andare oltre quanto affermato dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni, altrimenti dovrebbe smentire se stessa e i principi affermati non solo nella sentenza del 4 ottobre, ma anche in altre pronunce.